Diritto di famiglia

 

Crisi della famiglia (separazione - divorzio - addebito delle separazione - assegno di mantenimento - assegno divorzile - casa coniugale)

La scelta della separazione consensuale è senza dubbio la via più celere e meno costosa per porre fine al proprio rapporto matrimoniale. Essa si basa sostanzialmente nell'accordo dei coniugi che viene manifestato in forma espressa davanti al Tribunale. Il tempo medio per ottenere una separazione consensuale (cioè il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e l'omologazione del Tribunale) è di circa 3 - 5 mesi, a fronte di un periodo molto più lungo (2-3 anni) per addivenire ad una separazione di tipo giudiziale. Inoltre nel caso di separazione giudiziale i tempi possono essere ulteriormente allungati da un'eventuale appello o ricorso in cassazione. Trascorsi tre anni dal giorno della separazione è possibile avviare le procedure per ottenere il divorzio. Anche in questo caso la scelta del divorzio congiunto, abbrevia notevolmente i tempi ed il costo della procedura. La procedura di separazione consensuale (e anche quella di divorzio congiunto), si instaura con la presentazione di un ricorso al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. Appena depositato il ricorso, viene predisposto e costituito il fascicolo d'ufficio ed il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza alla quale i coniugi devono comparire personalmente (di solito circa tre/quattro mesi dopo la presentazione del ricorso). Nel corso di tale udienza dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi, la cui riuscita è un evento estremamente raro. Nella suddetta ipotesi verrebbe redatto verbale di conciliazione in cui sarebbe annotata tale volontà. L'ipotesi più frequente invece è quella in cui, le parti rinnovano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso. Il Tribunale effettua un controllo di conformità tra quanto richiesto nel ricorso e la normativa vigente in materia, ponendo particolare attenzione e cura all'aspetto dell'affidamento e del mantenimento della prole. Si tratta della c.d. omologazione, ovvero il controllo sulla conformità e compatibilità degli accordi di separazione alla legge; è un procedimento che si instaura d'ufficio e segna la fase ultima della separazione consensuale, conferendo piena efficacia agli accordi di separazione A differenza della separazione consensuale, quella giudiziale implica l'instaurarsi di una lite giudiziale. Peculiarità della separazione giudiziale, è la possibilità dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi. E' infatti possibile che uno dei coniugi chieda espressamente al Tribunale di dichiarare l'altro coniuge come unico responsabile del fallimento coniugale. L'art. 151 del codice civile stabilisce che" il Giudice dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio." Diversi sono i comportamenti ed i fatti che possono portare all'addebito di una separazione. Prescindendo dalle scontate ipotesi di violenza o commissione di reati da parte di un coniuge nei confronti dell'altro (che in taluni casi rendono ammissibile anche il divorzio immediato), vi sono altri comportamenti che pur non trovando espresso riferimento in supporti normativi, vengono valutati dai Tribunali per l'addebito della separazione; tra questi ricordiamo le vessazioni psicologiche, il rifiuto nell'esercitare l'atto sessuale, l'estrema gelosia, l'atteggiamento del coniuge più facoltoso che fa mancare all'altro i mezzi di sostentamento, ecc. Anche per ciò che concerne il divorzio è prevista la possibilità per i coniugi di instaurare una procedura di tipo congiunto, risparmiando notevolmente in termini di tempo e di denaro. Il ricorso per divorzio congiunto viene presentato dai coniugi quando sono passati tre anni dalla avvenuta separazione. (Vi sono anche dei casi in cui non si devono attendere i tre anni dalla avvenuta separazione, che però non trattiamo per brevità di esposizione). Il ricorso deve indicare le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra i coniugi. Il Tribunale valuterà la rispondenza delle condizioni pattuite congiuntamente dalle parti all'interesse dei figli. Qualora il contenuto del ricorso non sia ritenuto conforme alla legge o all'interesse della prole il Tribunale, previa emissione degli idonei provvedimenti urgenti, nominerà un giudice istruttore, il quale, attraverso un giudizio ordinario, dovrà accertare la conformità delle clausole pattuite alla Legge. In tal caso il giudizio diventerà di tipo ordinario, con l'obbligo della difesa tecnica. Al contrario, se il Tribunale, ritiene che il contenuto del ricorso è conforme alla legge, emetterà la sentenza di divorzio.

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