Amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno è stata introdotta con la legge 6/2004, per tutelare chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi e bisogni, non necessita di ricorrere agli istituti dell'interdizione o dell'inabilitazione.

L’amministratore di sostegno, è la persona che assiste un'altra affetta da una grave infermità o da una menomazione fisica o psichica e che, pertanto, si trova nell’incapacità di provvedere in modo adeguato alla cura della propria persona nonché dei propri interessi: rimangono esclusi da tale misura tutti coloro i quali, pur colpiti da una menomazione di carattere fisico, siano perfettamente compos sui.
L’amministratore di sostegno offre un supporto protettivo ad aree di alterazioni dello stato di salute che, prima della legge n. 6/2004, erano destinate ad essere comprese dalle previsioni degli artt. 414 e 415 c.c. e, cioè, dall’interdizione e dall’inabilitazione.
La richiesta di amministrazione di sostegno è presentata con ricorso dallo stesso beneficiario oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore o dal magistrato del pubblico ministero al giudice tutelare presso la Procura della Repubblica del Tribunale del circondario presso cui il beneficiario ha la propria residenza.
Una novità assoluta è quella che consente ai responsabili dei servizi socio-sanitari direttamente impegnati alla cura ed all'assistenza della persona, se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento, di presentare autonomamente un'istanza.

L'amministrazione di sostegno dura non più di dieci anni, salve le ipotesi in cui tale incarico sia rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o discendenti.

Mentre la procedura di interdizione ed inabilitazione nella prima fase, sino alla sentenza, si svolge avanti al tribunale ordinario o al tribunale per i minori e, nella fase di gestione della tutela o curatela, diviene di competenza del giudice tutelare, quella che porta all’istituzione dell’amministrazione di sostegno, anch'essa bifasica, si svolge tutta innanzi al giudice tutelare. Il provvedimento di istituzione dell’amministrazione di sostegno è flessibile nei suoi contenuti: il giudice tutelare ha il potere di modificare ed integrare, in ogni momento e anche di ufficio, le decisioni assunte, sostituire l’amministratore e, in determinate situazioni, esonerarlo, sospenderlo o rimuoverlo. Ogni qualvolta che il giudice tutelare modifica o integra le decisioni assunte, la persona cui il procedimento si riferisce deve essere necessariamente sentita.

Occorre inoltre rilevare come l’amministratore di sostegno debba prestare il proprio giuramento, ma non procedere all’inventario, salvo che il decreto di nomina disponga altrimenti.

Citando proprio l’art 1 della Legge 6/2004 riassumiamo che l'amministrazione di sostegno è un istituto di protezione avente la funzione di “tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire“.

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