L'istituto del Trust ha trovato ingresso nel nostro ordinamento grazie alla legge 9 ottobre 1989 n. 364 (entrata in vigore il 1° gennaio 1992) che ha recepito la Convenzione dell'Aja del 1985.
Per trust si intende il rapporto attraverso il quale un soggetto denominato trustee, gestisce un patrimonio che gli è stato trasferito da un altro soggetto, detto disponente (o settlor), per una finalità specifica.
A volte l'istituzione del trust prevede anche la nomina del cosiddetto guardiano (o protector) che ha il compito di verificare che le azioni del trustee siano effettivamente dirette a perseguire le finalità del trust.
Il disponente, si spoglia della proprietà di parte o di tutti i suoi beni, con atto tra vivi o mortis causa e li affida al trustee il quale dovrà gestirli nell'interesse del beneficiario per il raggiungimento del fine specifico del trust.
I beni in trust pur essendo intestati al trustee rappresentano un patrimonio separato rispetto a quello del disponente e dello stesso trustee. Quest'ultimo ha il dovere di amministrare i beni in trust seguendo le disposizioni inserite nell’atto istitutivo di trust.
A volte l'atto istitutivo del trust prevede che il trustee stesso possa essere il beneficiaro del trust.
La segregazione patrimoniale comporta che i beni in trust rappresentino un patrimonio separato rispetto ai beni del disponente e del trustee e, pertanto, qualunque vicenda personale e patrimoniale che riguardi tali soggetti non colpisce i beni in trust. I beni in trust, quindi, non possano essere aggrediti dai creditori personali del trustee, del disponente e dei beneficiari ed il loro eventuale fallimento non vedrà mai ricompresa nella massa attiva fallimentare i beni in trust (opera il cosiddetto vincolo di destinazione e di separazione).
La Convenzione dell'Aja sopra richiamata all'articolo 11 sancisce il riconoscimento del trust costituito in conformità ad una legge specifica. L'art. 13 attribuisce il potere, allo Stato che dovrebbe provvedere al riconoscimento, di rifiutarlo se gli elementi costitutivi del trust, all’infuori della legge regolatrice richiamata, rimandano ad un diverso ordinamento che non conosca l’istituto.
La legge regolatrice del trust deve essere necessariamente straniera, stante la mancanza nell'ordinamento italiano di norme specifiche in materia.
La limitazione all'esercizio del diritto di proprietà in capo al trustee che pur essendo intestatario dei beni in trust non ne può disporre liberamente ha la sua fonte in un atto di autonomia negoziale ritenuto meritevole di tutela nel nostro ordinamento ai sensi dell’art. 1322 del codice civile.
L’art. 12 della Convenzione dell'Aja consente al trustee di richiedere la trascrizione dei beni in trust nella sua qualità di trustee, a meno che ciò non sia incompatibile con l’ordinamento giuridico. La giurisprudenza di merito ammette quasi all'unanimità tale trascrizione ai sensi dell'art. 12 della Convenzione dell'Aja. La prassi notarile è nel senso di accompagnare a tale trascrizione (eseguita contro il disponente e a favore del trustee) una seconda trascrizione (contro il trustee), al fine di fare emergere con maggiore chiarezza il vincolo sui beni nascente a seguito dell'istituzione del trust.
Sotto il profilo tributario e fiscale i fini dell’imposta di registro, ciò che rileva sono gli effetti degli atti realizzati. Quindi, il trasferimento dei beni dal disponente al trustee e da questo al beneficiaro, pur se effettuati con atti distinti, sono manifestazione di un progetto unitario finalizzato al raggiungimento dello scopo del trust
L'atto istitutivo del trust se redatto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata è assoggettato ad imposta fissa di registro. Per quanto concerne il trasferimento dei beni al trustee la dottrina ritiene che nonostante la natura gratuita del trasferimento non si realizzi in capo al trustee alcuna attribuzione liberale da parte del disponente, posto che, in virtù della segregazione dei beni trasferiti, il trustee non riceve alcun incremento sostanziale del suo patrimonio. Ove l’atto di trasferimento al trustee comprenda beni o diritti per i quali sia prevista la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, sarà applicabile, nuovamente, l'imposta di registro mentre nel caso in cui il trasferimento dei beni al trust avvenga direttamente con l’atto istitutivo di trust, l’imposta di registro sarà applicabile una sola volta.
A differenza del trasferimento dei beni dal disponente al trustee, il trasferimento dei beni dal trustee al beneficiario rappresenta spesso il momento finale del trust ovvero la realizzazione del suo scopo specifico. Attraverso tale operazione si realizza la finalità di natura liberale che trova la fonte nella volontà del disponente. La natura liberale dell'atto è, pertanto,  presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione nei confronti dei beneficiari finali.
Nel corso della durata del trust e nei limiti delle disposizioni inserite nell'atto istitutivo del trust, il trustee è legittimato ad effettuare le operazioni necessarie o utili per la gestione del patrimonio. Eventuali atti di acquisto o vendita di beni sono soggetti alle ordinarie imposte di registro, con le aliquote proprie dei beni oggetto delle predette operazioni.
Nel caso di trasferimento di beni al trust effettuato da un disponente non imprenditore, l'atto dispositivo è irrilevante dal punto di vista reddituale in quanto il mero trasferimento di beni, senza corrispettivo, non realizza alcuna fattispecie impositiva.
Ai fini dell'individuazione delle sede fiscale del trust occorre fare riferimento all’art. 87, comma 3 del TUIR. Secondo tale norma si considerano residenti in Italia, ai fini delle imposte sui redditi, le società ed enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
Si tratta di criteri alternativi per cui basta la presenza di una sola delle tre condizioni previste perché l’ente sia considerato fiscalmente residente in Italia.
L'atto istitutivo di trust può prevedere la corresponsione periodica di compensi a favore del trustee. Tali compensi hanno rilevanza ai fini dell’imposizione sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto in riferimento alla qualifica professionale del trustee; nello specifico: se l’attività di trustee è correlata all'esercizio della professione o dell’impresa, le somme corrisposte avranno la natura di compensi o ricavi, da assoggettare a tassazione secondo i principi ordinari; se, invece, i suddetti compensi non sono inquadrabili nell’attività di lavoro autonomo o d’impresa, saranno imponibili, ai soli fini dell’imposizione diretta, in quanto relativi ad assunzioni di obblighi di fare (art. 81 comma 1, lettera I del TUIR).
Le finalità che più frequentemente portano all'istituzione di un trust sono: la riservatezza, la protezione dei beni, la tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili, la tutela del patrimonio per finalità successorie, la beneficenza o forme di investimenti e pensionistiche.
Avv. Matteo Santini

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