Responsabilità Amministratore di Condominio

Le principali funzioni dell'amministratore di condominio sono:
1) eseguire le delibere dell'assemblea condominiale e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) regolamentare l'utilizzo delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.

Per gli illeciti commessi l'amministratore è responsabile per i danni subiti dal condominio e/o dai singoli condomini.

L'amministratore di condominio può essere ritenuto responsabile in caso di:
- violazione della legittimazione processuale per eccesso di potere;
- omessa osservanza degli obblighi e dei doveri imposti dal regolamento di condominio o dalla legge;
- mancata azione giudiziaria nei confronti di un condomino che abbia violato il regolamento di condominio o faccia un uso improprio delle parti comuni;
- mancata attivazione della procedura di recupero del credito nei confronti di un condomino;
- spendita del nome del condominio senza averne i poteri;
- omessa denuncia dei vizi di costruzione;
- decadenza dei diritti del condominio per inattività o ritardata attività;
- ingiustificato ritardo nel presentare il rendiconto consuntivo;
- mancata richiesta delle agevolazioni fiscali;
- esecuzione di lavori non urgenti e non autorizzati dall'assemblea;
- errata compilazione di un contratto d'appalto;
- danni derivanti da omessa riparazione di un lastrico solare;
- omessa informazione ai condomini per una citazione notificata;
- affidamento di lavori a impresa differente da quella deliberata dall'assemblea;
- omessa consegna della documentazione al nuovo amministratore;
- mancato pagamento dei fornitori, per omesso recupero dei contributi dai condomini morosi, che abbiano determinato vertenze giudiziarie;
- omessa vigilanza sull'operato del dipendente del condominio (ad esempio il portiere);

 

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