Mantenimento direttoIl mantenimento diretto è stato introdotto dalla riforma del 2006 sull'affidamento condiviso. A differenza del classico assegno periodico, è destinato a realizzare una migliore attuazione del principio di bigenitorialità. Attraverso tale modalità di mantenimento, infatti, il minore percepisce maggiormente la vicinanza di entrambi i genitori dato che ciascuno di essi è chiamato a provvedere direttamente ai bisogni dello stesso, al suo sostentamento, proprio come avviene normalmente nella famiglia unita. Non è secondario aggiungere che un regime del genere evita inoltre ad uno dei due genitori di dover corrispondere le somme destinate ai bisogni del minore nelle mani dell’ex partner. Entrambi i genitori, infatti, possono occuparsi direttamente e concretamente del soddisfacimento delle esigenze quotidiane del fanciullo. Il giudice, quindi, si trova nella circostanza di decidere tra mantenimento diretto, determinazione di un assegno periodico a carico di uno dei due genitori o, come spesso accade, un sistema misto che li preveda entrambi, uno ad integrazione dell'altro, oltre ovviamente a doversi pronunciare in merito alle spese straordinarie. La giurisprudenza, ha escluso l'automatica corrispondenza tra affidamento condiviso e mantenimento diretto evidenziando, appunto, come non sia assolutamente condivisibile l'assunto secondo il quale ''il contributo diretto da parte di ciascuno dei genitori costituirebbe la regola, come conseguenza diretta dell'affido condiviso'', dato che l'articolo 155 Cc conferisce al giudice stesso ampia discrezionalità con il limite della sola salvaguardia dell'interesse morale materiale della prole.
Ovviamente, l'ipotesi più semplice è quello in cui il figlio venga collocato presso ciascun genitore per lo stesso numero di giorni e che entrambi i coniugi producano lo stesso reddito. In questo caso di scuola ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio durante il periodo in cui ha con sé il minore oppure, corrisponderà all'altro coniuge il 50 % di tutte le singole spese da quest'ultimo sostenute per il mantenimento ordinario.
Sì all’omologa del tribunale Comunque, ritengo che, pur essendo un sistema a volte complicato nella sua fase realizzativa un accordo tra i coniugi che preveda tali forme di mantenimento diretto non potrà che essere omologato dal Tribunale in quanto non contrario agli interessi della prole e piena realizzazione di quella collaborazione tra genitori presupposto essenziale per una genitorialità responsabile. Cass. Civ. del 14 luglio 2011 n. 15565 Ove le condizioni della separazione prevedano l'affidamento dei figli a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione di uno e diritto-dovere dell'altro di tenere presso di sé i figli secondo specifiche modalità, quest'ultimo coniuge può essere esentato dal versamento dell'assegno, in quanto prestazione ulteriore rispetto all'assolvimento del mantenimento diretto dei figli quando sono presso di lui, nell'ipotesi in cui egli si trovi in una situazione economica che non gli consenta alcun esborso.
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