Mantenimento diretto

Il mantenimento diretto è stato introdotto dalla riforma del 2006 sull'affidamento condiviso. A differenza del classico assegno periodico, è destinato a realizzare una migliore attuazione del principio di bigenitorialità. Attraverso tale modalità di mantenimento, infatti, il minore percepisce maggiormente la vicinanza di entrambi i genitori dato che ciascuno di essi è chiamato a provvedere direttamente ai bisogni dello stesso, al suo sostentamento, proprio come avviene normalmente nella famiglia unita. Non è secondario aggiungere che un regime del genere evita inoltre ad uno dei due genitori di dover corrispondere le somme destinate ai bisogni del minore nelle mani dell’ex partner. Entrambi i genitori, infatti, possono occuparsi direttamente e concretamente del soddisfacimento delle esigenze quotidiane del fanciullo. Il giudice, quindi, si trova nella circostanza di decidere tra mantenimento diretto, determinazione di un assegno periodico a carico di uno dei due genitori o, come spesso accade, un sistema misto che li preveda entrambi, uno ad integrazione dell'altro, oltre ovviamente a doversi pronunciare in merito alle spese straordinarie. La giurisprudenza, ha escluso l'automatica corrispondenza tra affidamento condiviso e mantenimento diretto evidenziando, appunto, come non sia assolutamente condivisibile l'assunto secondo il quale ''il contributo diretto da parte di ciascuno dei genitori costituirebbe la regola, come conseguenza diretta dell'affido condiviso'', dato che l'articolo 155 Cc conferisce al giudice stesso ampia discrezionalità con il limite della sola salvaguardia dell'interesse morale materiale della prole.


Non necessario il collocamento paritario
Il problema del mantenimento diretto viene spesso accostato alla questione del collocamento paritario dei figli nel tentativo di giustificare la mancata previsione del mantenimento diretto con la non opportunità, nel caso specifico, di disporre tempi di permanenza paritari del minore presso ciascun genitore. In realtà, il mantenimento diretto è teoricamente realizzabile anche laddove vi sia un genitore prevalentemente collocatario e anche ove tra i genitori vi sia un disparità reddituale.

Ovviamente, l'ipotesi più semplice è quello in cui il figlio venga collocato presso ciascun genitore per lo stesso numero di giorni e che entrambi i coniugi producano lo stesso reddito. In questo caso di scuola ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio durante il periodo in cui ha con sé il minore oppure, corrisponderà all'altro coniuge il 50 % di tutte le singole spese da quest'ultimo sostenute per il mantenimento ordinario.


In ogni caso, propendere per il mantenimento diretto significa responsabilizzare ciascun genitore (anche quello non collocatario) alla cura e all'accudimento del figli facendosi carico, non tanto di “staccare” un assegno ma, di adoperarsi direttamente per provvedere voce per voce ai singoli acquisti necessari nella vita di tutti i giorni al mantenimento del minore realizzando, altresì, quella collaborazione tra i genitori che è la massima espressione dei principii sanciti dalla legge sull'affidamento condiviso. La circostanza che non esista alcun obbligo di rendiconto da parte del genitore che percepisce dall'altro l'assegno di mantenimento per il figlio spesso “disincentiva” , anche sotto il profilo morale, la corresponsione dell'assegno periodico da parte del genitore obbligato e ciò proprio nella consapevolezza che tale assegno rischia di diventare una rendita a favore del coniuge “beneficiario” destinata ad esigenze che poco hanno a che vedere con la cura ed il mantenimento del minore. Il soggetto obbligato non può che essere maggiormente incentivato all'esborso se il frutto dei suoi sacrifici diviene immediatamente tangibile sotto forma di bene strumentale al mantenimento del proprio figlio.


L’acquisto diretto di alcuni beni
Ove i tempi di collocamento del minore non siano paritari il mantenimento diretto si può realizzare disponendo che ciascun genitore provveda all'acquisto di determinati e specifici beni per il figlio prevedendo, magari, la corresponsione di un assegno perequativo a favore del coniuge economicamente più debole qualora vi sia una disparità di redditi. Oppure, è realizzabile ponendo a carico di ciascun genitore una quota parte del costo di ogni singola voce di spesa sotto forma di percentuale tenendo conto dei redditi dei genitori (così come avviene per la suddivisione delle spese straordinarie).


Il problema del mantenimento diretto è però di tipo applicativo in quanto esso presuppone che vi sia un elenco esaustivo di tutte le voci di spesa da destinare al mantenimento ordinario e che ogni volta si debba procedere a complessi conteggi ed a rendiconti periodici fonti di probabili contestazioni anche circa l'eventuale tipologia e qualità di bene da acquistare.

Sì all’omologa del tribunale

Comunque, ritengo che, pur essendo un sistema a volte complicato nella sua fase realizzativa un accordo tra i coniugi che preveda tali forme di mantenimento diretto non potrà che essere omologato dal Tribunale in quanto non contrario agli interessi della prole e piena realizzazione di quella collaborazione tra genitori presupposto essenziale per una genitorialità responsabile.

Cass. Civ. del 14 luglio 2011 n. 15565

Ove le condizioni della separazione prevedano l'affidamento dei figli a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione di uno e diritto-dovere dell'altro di tenere presso di sé i figli secondo specifiche modalità, quest'ultimo coniuge può essere esentato dal versamento dell'assegno, in quanto prestazione ulteriore rispetto all'assolvimento del mantenimento diretto dei figli quando sono presso di lui, nell'ipotesi in cui egli si trovi in una situazione economica che non gli consenta alcun esborso.

 

 

 

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