INTERDIZIONE

L'interdizione

Cosa si intende per interdizione ?

Con il compimento del diciottesimo anno di età si acquista la capacità di agire; vale a dire la capacità di compiere atti giuridici validi per l’ordinamento.

Prima del compimento del diciottesimo anno di età sono i genitori a compiere per i figli minori, tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari e, ove trattasi di atti di straordinaria amministrazione è anche necessaria l'autorizzazione al Giudice Tutelare.
Un soggetto maggiorenne sebbene capace di agire, può, per una serie di circostanze, trovarsi in un momento determinato della sua vita in uno stato "incapacità naturale" che lo porta di fatto ad essere incapace di compiere un atto con consapevolezza. Se tale soggetto non è già stato interdetto o inabilitato gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che compie sono astrattamente validi, salvo dimostrare poi, nel corso di un giudizio che l'atto è stato pregiudizievole e/o il terzo era in mala fede e che l'autore degli stessi era incapace naturale.

Quando un soggetto maggiorenne è totalmente incapace di intendere e di volere, il nostro ordinamento prevede la possibilità che venga instaurato un giudizio per l’interdizione.
Se invece è solo parzialmente incapace di intendere e di volere, viene previsto l’istituto meno invasivo dell’inabilitazione.
Nel caso di interdizione il Tribunale accerta la totale incapacità di intendere e volere del soggetto e  nomina un rappresentante legale ossia un tutore.
L'azione di inabilitazione o interdizione può essere promossa, secondo l'articolo 417 del Codice Civile, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore o dal Pubblico Ministero.

Nel corso dei giudizio, il giudice istruttore designato dal Presidente procede all'esame del soggetto, con la presenza del Pubblico Ministero; il giudice se ritiene, può assumere, anche di sua iniziativa, ulteriori informazioni o disporre mezzi istruttori ritenuti utili ai fini del giudizio. Dopo l'esame, il giudice, se lo ritiene opportuno, può nominare un tutore provvisorio all'interdicendo. Il procedimento si conclude con una sentenza, che può essere di dichiarazione dell’interdizione o di rigetto. La sentenza di interdizione spiega, di norma, i suoi effetti dal giorno della sua pubblicazione. La persona interdetta perde completamente la capacità di agire e non può più compiere alcun atto di natura personale. Dal momento dell’interdizione, l'interdetto è rappresentato da un tutore, nominato dal Giudice Tutelare dopo la sentenza.  L'interdizione può essere revocata su richiesta degli stessi soggetti che possono proporla. Il Giudice Tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare.


Normativa di riferimento: artt. 414 e segg. cod. civ.; artt. 712 e segg. cod. proc. civ.


Articolo 414 del codice civile sull’interdizione

Info su interdizione

Modello di ricorso per interdizione 

 

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