ASSEGNO DI MANTENIMENTO

La funzione dell'assegno di mantenimento è quella di garantire al coniuge più debole economicamente di continuare a godere dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Altro presupposto affiché sorga il diritto all'assegno di mantenimento è la mancanza di addebito della separazione in capo al coniuge richiedente. La legge stabilisce i parametri necessari per determinare l'assegno di mantenimento anche se non esistono delle tabelle specifiche che consentano una quantificazione e determinazione prestabilita e rigorosa. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento assumono un rilievo preminente i redditi e le sostanze del coniuge obbligato.

L'assegno di mantenimento è un istituto previsto dal Codice civile all'articolo 156, secondo cui "il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
Per comprendere a pieno la ratio dell'istituto dell'assegno di mantenimento occorre innanzitutto rilevare che la separazione ha carattere temporaneo, ben potendo i coniugi decidere di riconciliarsi. È proprio questo carattere di "precarietà" che non fa venir meno quanto disposto dall'articolo 143 c.c. e che, quindi, permette di considerare ancora esistente un vincolo di solidarietà morale e materiale che lega i coniugi, anche se giudizialmente separati.
In secundis, il legislatore, nell'introdurre la disposizione di cui all'articolo 156 sull'assegno di mantenimento, ha posto particolare attenzione a ciò che, fino a pochi decenni fa, avveniva nella prassi di molte famiglie italiane: frequentemente, di fatti, un coniuge, e segnatamente la moglie, era solito rinunciare alle sue aspirazioni lavorative e di crescita professionale per concentrarsi unicamente sull'educazione dei figli e sull'andamento "domestico". In quest'ottica il legislatore ha, correttamente, ritenuto di salvaguardare il soggetto che avesse effettuato, d'accordo con il coniuge, una simile scelta e di permettergli, in caso di separazione, di non dover subire unicamente egli stesso gli effetti pregiudizievoli di tale decisione.
Venendo ai presupposti che devono concorrere affinché il giudice si determini a concedere l'assegno di mantenimento, essi sono tre (Cass. Civ. 12.12.2003 n. 19042; Cass. Civ. 18.09.2003 n. 13747; Cass. Civ. 08.08.2003 n. 11965; Cass. Civ. 19.03.2003 n. 4039):
- che non vi sia stato addebito della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento;
- la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri;
- la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi.

Distinzione tra assegno alimentare e assegno di mantenimento: mentre il primo, avendo la propria fonte nell'incapacità del coniuge che versa in stato di bisogno e che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, è espressamente irrinunciabile ex art. 447 c.c., il secondo, stante la mancanza di previsione espressa e la matrice assistenziale inerente al vincolo coniugale, si caratterizza dalla rinunciabilità. Possono, quindi, i coniugi decidere di non corrispondere alcun assegno di mantenimento, così come decidere di non corrisponderlo con periodicità ma versarlo una tantum, in un'unica soluzione.

 

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L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO (altalex)

RIVALUTAZIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO (Istat)

 

 

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