LO STALKING

Lo Studio Legale Santini si occupa di stalking e di tutela giuridica dei soggetti vittime di atti persecutori o femminicidio.

Stalking vuol dire fare l'appostamento; lo stalking è un reato punito dall'articolo 612 bis del codice penale ed indicato anche come "sindrome del molestatore assillante."

Lo stalking può culminare nel c.d. "femminicidio". Nel mese di Agosto 2013 il Governo ha approvato un decreto legge che introduce il reato di femminicidio prevedendo pene molto severe nel caso in cui lo stalking sfoci in atti di violenza (omicidio incluso) nel confronti di persona di sesso femminile. Viene anche prevista la misura dell'allontanamento dalla casa familiare per il partner o per il coniuge che si rende responsabile di violenza nei confronti del proprio partner o ex partner.

In alcuni Paesi (Stati Uniti, Inghilterra, Canada e Australia) il fenomeno dello stalking ha reso necessaria l’emanazione di una legge sin dagli anni ’90. Le attività di stalking venivano in passato considerate solo come integranti la fattispecie di reato di cui all’articolo 660 c.p. Frequentemente lo stalker agisce all’interno della propria famiglia. In tali ipotesi di stalking il coniuge o il convivente vittima può chiedere al Giudice l’adozione dell’ordine di protezione ex articolo 342 bis del codice civile.

I comportamenti integranti lo stalking sono un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore.

Affichè si configuri il reato di stalking deve quindi trattarsi di atti e modalità ripetute nel tempo.

Lo stalking può presentare una durata variabile, da pochi giorni fino a molti anni.

Lo stalking non è un fenomeno omogeneo sicché non è possibile tracciare un identikit del tipico stalker.

Vengono però generalmente classificate cinque categorie di stalkers:

  1. Il "risentito"
  2. Il “Bisognoso di affetto”
  3. Il corteggiatore incompetente
  4. Il "respinto"
  5. Il "predatore"

Lo stalking vede come vittime, nella maggior parte delle volte, le donne anche se non mancano casi di donne stalkers.

Diversi studi hanno stabilito che lo stalking si manifesta essenzialmente attraverso due categorie di comportamenti:

1. le comunicazioni intrusive

2. i contatti, che si manifestano sia tramite comportamenti di controllo diretto, come ad esempio pedinare o sorvegliare, sia mediante condotte di confronto diretto come visite sotto casa o sul posto di lavoro, minacce o aggressioni.


Il reato di stalking di cui all’art. 612 bis c.p. è inquadrato come delitto contro la libertà morale.
 
Gli atti affinché possa configurarsi il reato di stalking devono essere:
a) consapevoli e intenzionali.
b) reiterati, ripetuti e continuati, insistenti e duraturi da parte dello stalker.
c) indesiderati dalla vittima dello stalking.

 

APPROFONDIMENTI

Il reato di stalking sussiste anche se non ci sono atti contro incolumità fisica

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