Il disconoscimento di paternità: Studio Legale Santini

Il disconoscimento di paternità – Mantenimento dei figli naturali riconosciuti


La filiazione, così come la famiglia legittima, è uno degli istituti fondanti il nostro sistema, tutelato e riconosciuto dalla Costituzione e dall'intero apparato normativo italiano. Si comprende, quindi, la particolare attenzione che il legislatore ha dedicato all'azione di disconoscimento di paternità, il cui scopo è l'accertamento negativo dello stato di legittimità di un figlio così come risultante dall'atto di nascita. Con detta azione, quindi, il presunto padre (o gli altri soggetti legittimati e tassativamente indicati dalla legge) adisce l'Autorità Giudiziaria per far accertare che il soggetto che risulta dai registri di nascita esser suo figlio, in realtà non lo è dal punto di vista biologico.
In particolare, in tale settore la difficoltà maggiore è sempre stata la ricerca di un delicato equilibrio tra due contrapposte esigenze di tutela. Da un lato, di fatti, vi è la necessità di assicurare la verità, intesa in tale ambito come esatta conoscenza della genitorialità biologica e, cioè, come consapevolezza su chi realmente sia il proprio genitore (favor veritatis); dall'altro, tale esigenza deve necessariamente bilanciarsi con la contrapposta necessità di tutelare la famiglia legittima (favor legitimitatis), posto che l'azione di disconoscimento tende proprio ad eliminare lo status di figlio legittimo, che ne costituisce di conseguenza il necessario presupposto.
Naturalmente tale punto di equilibrio è fortemente connaturato all'evoluzione storica e al contesto culturale di un paese; così, se fino a qualche tempo fa si privilegiava il favor legitimitatis, oggi il legislatore e la giurisprudenza hanno cercato sempre più di agevolare la ricerca della verità nell'ambito dei rapporti familiari. Proprio a tale scopo è stata riformata più volte, nel corso degli anni, la disciplina del disconoscimento di paternità, con il chiaro intento di privilegiare il favor veritatis, nonostante l'apparato legislativo sia ancora fortemente rigoroso per ciò che concerne presupposti e modalità di esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità. A tal proposito, e proprio a dimostrazione di quanto sia difficile contemperare le due opposte esigenze, anche in risposta a quanti sostengono che l'attuale apparato normativo sia ancora eccessivamente restrittivo e troppo orientato al favor legitimitatis, la Cassazione ha rilevato che “pur a fronte di un accentuato favore per una conformità dello status alla realtà della procreazione – chiaramente espresso nel progressivo ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica – il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l'articolo 30 della Costituzione non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma, nel disporre al quarto comma che “la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”, ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del minore” (Cass. Civ. 20254/04).  
Ciò premesso, per avere un quadro completo dell'attuale disciplina del disconoscimento, si deve necessariamente accennare alla disciplina della filiazione legittima, che ne costituisce presupposto logico. Più precisamente, il codice civile stabilisce che lo stato di figlio legittimo si acquista quando concorrono quattro presupposti:
-        vi sia un matrimonio valido e il figlio venga partorito dalla donna sposata. La ricorrenza di questi due presupposti è di immediata prova, bastando a tale scopo il certificato di matrimonio e l'atto di nascita.
-        Il concepimento sia avvenuto in costanza di matrimonio. In relazione a tale requisito il codice civile, all'art. 232, stabilisce che “si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cd. presunzione di concepimento in costanza di matrimonio).
-        Il nascituro sia “generato dal marito”. Anche in relazione a tale presupposto, il codice civile detta all'articolo 231 la cd. presunzione di paternità, secondo cui il marito si presume padre del bambino concepito durante il matrimonio.
I presupposti di concepimento in costanza di matrimonio e di paternità sono presunzioni, nel senso che la legge presume che il figlio nato entro il lasso di tempo che va dal centottantesimo giorno dalla celebrazione del matrimonio al trecentesimo giorno prima dello scioglimento dello stesso sia stata concepito in costanza d matrimonio, così come presume che il padre legittimo dello stesso sia il marito. Sono, tuttavia, presunzioni relative, nel senso che la legge ammette che venga data la prova contraria, limitatamente però nelle ipotesi e alle condizioni di cui all'articolo 235 del codice civile.
L'articolo 235 c.c., appunto, descrive le condizioni per cui, pur sussistendo i presupposti di cui all'articolo 231 del c.c. e, quindi, avendo il nascituro assunto lo status di figlio legittimo, si può esercitare un'azione specifica per disconoscerne la paternità. Scopo di tale azione è, quindi, quello di rimuovere lo status di figlio legittimo, accertando che lo stesso è stato concepito da persona diversa dal presunto padre ex art. 231 c.c.; in queste ipotesi, quindi, il legislatore privilegia il principio del favor veritatis a discapito del favor legitimitatis.
Tuttavia, proprio alla ricerca di un equilibrio tra le su menzionate contrapposte esigenze, il legislatore ammette che tale azione possa essere esercitata solo in quattro ipotesi tassativamente determinate.
La prima ipotesi ricorre quando “i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso tra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita”. Dall'originaria nozione di coabitazione intesa come impossibilità di fatto a coabitare, oggi si è abbracciata un'accezione molto più ampia di coabitazione, “comprensiva delle ipotesi in cui i coniugi  - pur avendo abitato nello stesso alloggio o vissuto nella stessa città o avuto comunque possibilità di visita o incontro – si siano trovati insieme in circostanze di tempo e di luogo e in condizioni personali e soggettive tali da rendere improbabile che essi abbiano potuto avere rapporti intimi. Dal che consegue che, quando l'attore abbia dimostrato la non coabitazione, nel senso precisato, la parte convenuta deve, essa, provare, fornendo idonei elementi presuntivi, il ripristino anche temporaneo della coabitazione ovvero che eventuali incontri occasionali o saltuari siano sfociati in rapporti intimi” (Cass. Civ. 86/498).
La seconda ipotesi ricorre nel caso in cui, nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita, il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare. Pertanto, il presunto padre che intenda disconoscere il figlio deve provare l'esistenza, per tutto il periodo corrispondente al concepimento, di una impotenza; tale dimostrazione può essere fornita con la cd. prova seminologica, essendo sufficiente dimostrare, nel periodo in questione, una costante ed assoluta mancanza di spermatozoi. Questo è ciò che è richiesto dalla noma, non essendo invece necessario l'accertamento in ordine alle cause di tale azoospermia né se siffatta anomalia sia reversibile o meno.
La terza ipotesi si ha nel caso in cui nel periodo di concepimento “la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità”. L'articolo 235 c.c. contiene in realtà tre ipotesi diverse ed autonome alla presenza delle quali è possibile attivare l'azione di disconoscimento della paternità.
La prima ricorre nel caso in cui la moglie abbia celato al marito la gravidanza e la nascita del figlio. In particolare, il celamento della gravidanza rende ammissibile l'azione di disconoscimento della paternità, anche indipendentemente dal celamento della nascita, quando la moglie abbia occultato la gravidanza stessa con un comportamento cosciente e volontario, anche se non preordinato, ovvero privo della convinzione circa l'estraneità del marito rispetto al concepimento, quando tale comportamento si sia protratto per un apprezzabile periodo di tempo fra la conoscenza dello stato di gravidanza e la sua comunicazione al marito, nell'arco compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita (Cass. Civ. 8420/94).
La seconda ipotesi ricorre nel caso di adulterio della moglie durante il periodo di concepimento. È stato rilevante in tale ambito un intervento della Corte Costituzionale che si è pronunciata con sentenza del 06.07.2006, n. 266. In particolare, prima di detta sentenza, la giurisprudenza riteneva che l'esame ematologico e genetico a cui rinvia l'art. 235, comma primo, n. 3 (cd. Test del DNA) fosse possibile solo subordinatamente alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. Occorreva, cioè, prima dimostrare che la moglie avesse commesso adulterio e solo successivamente si potevano introdurre prove tecniche atte ad accertare la non compatibilità della caratteristiche genetiche / ematiche del “presunto” figlio con quelle del “presunto” padre. La Consulta, con detto intervento, ha dichiarato “illegittimo l'art. 235, comma 1, n. 3, c.c., nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con  quelle del presunto padre, alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie”. Evidentemente, si è riconosciuto che l'esito del test del DNA possa costituire una prova implicita dell'adulterio e ciò sopratutto grazie ai progressi della scienza medica che ormai fanno si che tale test conduca a risultati pressoché equivalenti alla certezza. Pertanto, ad oggi, è possibile, indipendentemente dalla prova dell'adulterio, produrre a sostegno dell'azione de quo prove genetiche ed ematologiche rivolte a dimostrare che le caratteristiche genetiche / ematologiche del figlio sono incompatibili con quelle del padre. In tale ambito, può accadere che il coniuge contro cui è proposta l'azione rifiuti di sottoporsi al necessario prelievo per le verifiche tecniche. Se ciò accade, è ormai orientamento consolidato quello secondo cui il giudice possa valutare tale rifiuto ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; in particolare, il giudice da tale rifiuto, laddove ingiustificato, può desumere argomenti di prova su cui fondare il proprio convincimento.
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, legittimati attivi a proporre l'azione di disconoscimento sono il presunto padre, la madre, il figlio una volta che abbia raggiunto la maggiore età. Il figlio minore non può attivarsi in proprio ma, se già sedicenne, solo per il tramite di un curatore speciale nominato ad hoc dal giudice; se invece il minore non ha ancora compiuto i sedici anni, l'azione può essere proposta dal pubblico ministero (art. 244 c.c.).
Nel caso in cui il titolare dell'azione di disconoscimento muoia prima di averla promossa, la facoltà di esercitare l'azione è trasmessa agli eredi (art. 246 c.c.). Nello specifico, nel caso di morte del presunto padre o della madre, legittimati sono i discendenti e gli ascendenti mentre, nel caso di morte del figlio, legittimati sono il coniuge o gli ascendenti.
Per quanto concerne la legittimazione passiva, il presunto padre, la madre e il figlio sono litisconsorti necessari.
L'azione, proprio per esigenze di stabilità e certezza in relazione allo status di figlio legittimo, può essere proposta entro termini decadenziali piuttosto brevi; di fatti, “i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità concorrono...a definire l'ambito nel quale il disconoscimento di paternità è esperibile e, con esso, a delineare il punto di equilibrio tra verità biologica e certezza dello status come presuntivamente attribuito” (Cass. Civ. 6302/07).
Tali termini si differenziano a seconda dei soggetti che intendono proporre detta azione:
-        la madre può proporre l'azione entro il termine di sei mesi decorrente dalla nascita del figlio ovvero, in caso di impotenza a generare, decorrente dal giorno in cui sia venuta a conoscenza di detta impotenza (Corte Cost., sent. n. 170 del 14.05.1999);
-        il presunto padre può proporre l'azione entro un anno decorrente:
(i) dalla nascita del figlio, se era presente;
(ii) dal giorno del suo ritorno, se era lontano;
(iii) dal giorno in cui ha avuto notizia della nascita, se prova di non averne avuto notizia prima;
(iv) dal giorno in cui ha avuto conoscenza della propria impotenza a generare (Corte Cost., sent. n. 170 del 14.05.1999);
(v) dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'adulterio della moglie, nel caso di cui al n. 3 dell'art. 235 c.c. (Corte Cost., sent. n. 134 del 06.05.1985).  
-        il figlio può proporre l'azione entro un anno decorrente dal compimento della maggiore età o dal successivo momento in cui sia venuto a conoscenza di fatti che rendono esperibile l'azione.
Non può mai proporre tale azione il presunto padre biologico che rimane estraneo all'intero procedimento.
La sentenza che accoglie l'azione di disconoscimento è una sentenza di accertamento costitutivo, nel senso che comporta una modifica dello stato del figlio e, come tale, ha effetti erga omnes. Detti effetti, praticamente, si sostanziano nella fatto che il figlio disconosciuto:
(i)        perde lo status di figlio legittimo nonché il cognome del marito della madre;
(ii)        acquista lo status di figlio naturale riconosciuto dalla sola madre, salvo il successivo riconoscimento del vero padre.  

Avv. Matteo Santini (www.studiolegalesantini.com)
Dott.ssa Beatrice Maiolini (Studio Legale Santini)


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