Articolo 7. Requisiti della domanda.
1. La domanda proposta dall'attore deve essere spedita
all'arbitro irrituale e al convenuto tramite raccomandata
con avviso di ricevimento e contiene:
· indicazione del nome e cognome delle parti
e loro residenza; in caso di enti: denominazione o
ditta, sede, nome e cognome del legale rappresentante;
codice fiscale o partita Iva; alla domanda deve essere
allegata copia di documento d'identità del richiedente
l'arbitrato o, per gli enti, del suo legale rappresentante
nonché visura dalla quale emerga anche la qualità di
legale rappresentante dell'ente
· indicazione di numero telefonico, numero
di fax e indirizzo e-mail ai fini dell'arbitrato
· esposizione dei fatti, precisa formulazione
delle richieste e indicazione del valore economico
della controversia
· indicazione del compromesso, che deve essere
allegato in originale unitamente all'originale dell'autorizzazione
al trattamento dei dati personali
· nome, cognome e indirizzo dell'eventuale
difensore, eventuale elezione di domicilio e indicazione
della procura, da allegare se rilasciata con atto separato
· indicazione dei documenti offerti all'arbitro,
da allegare in copia alla domanda (in originale se
si tratta di attestazioni scritte autenticate provenienti
dalla parte o da terzi)
· indicazione dell'avvenuto versamento della
propria quota del costo preventivato della procedura
arbitrale, con allegazione di attestazione dell'avvenuto
versamento.
2. La domanda è sottoscritta dalla parte o
dal difensore munito di procura.
3. L'attore non può proporre domande nuove successivamente
alla proposizione della domanda, anche oltre il termine
previsto, di cui al presente articolo, a pena di inammissibilità delle
stesse.
Articolo 8. Requisiti della risposta.
1. La risposta del convenuto deve essere spedita all'arbitro
irrituale e alla controparte tramite raccomandata
con avviso di ricevimento e contiene:
· indicazione del nome e cognome delle parti
e loro residenza; in caso di enti: denominazione o
ditta, sede, nome e cognome del legale rappresentante;
codice fiscale o partita Iva; alla risposta deve essere
allegata copia di documento d'identità del convenuto
o, per gli enti, del suo legale rappresentante nonché visura
dalla quale emerga anche la qualità di legale
rappresentante dell'ente
· indicazione di numero telefonico, numero
di fax e indirizzo e-mail ai fini dell'arbitrato
· esposizione precisa delle proprie difese
e delle proprie richieste
· l'eventuale domanda riconvenzionale (controdomanda)
· l'indicazione del compromesso
· nome, cognome e indirizzo dell'eventuale
difensore, eventuale elezione di domicilio e indicazione
della procura, da allegare se rilasciata con atto separato
· indicazione dei documenti offerti all'arbitro,
da allegare in copia alla risposta (in originale se
si tratta di attestazioni scritte autenticate provenienti
dalla parte o da terzi)
· indicazione dell'avvenuto versamento della
propria quota del costo preventivato della procedura
arbitrale, con allegazione di attestazione dell'avvenuto
versamento.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o
dal difensore munito di procura.
3. Il convenuto non può proporre domande riconvenzionali
successivamente alla proposizione della risposta, anche
oltre il termine previsto, di cui al presente articolo,
a pena di inammissibilità delle stesse.
Articolo 9. Accettazione dell'arbitro.
1. Entro cinque giorni dalla data in cui ha conoscenza
della risposta del convenuto, l'arbitro irrituale
comunica alle parti, con raccomandata con avviso
di ricevimento, l'accettazione dell'incarico o la
sua mancata accettazione, esponendone i motivi.
2. Se l'arbitro non accetta l'incarico, la procedura
arbitrale non può essere attivata, senza oneri
per le parti.
3. L'arbitrato irrituale s'intende avviato dalla data
di accettazione dell'arbitro.
Articolo 10. Memorie.
1. Dalla data in cui ha conoscenza dell'accettazione
di cui all'art. 9, l'attore, entro dieci giorni,
può far pervenire all'arbitro irrituale e
al convenuto, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, una memoria con la quale formula definitivamente
le proprie richieste e difese e allega gli ulteriori
documenti ritenuti utili.
2. Dalla data in cui ha conoscenza della memoria dell'attore,
il convenuto, entro dieci giorni, può, a sua
volta, far pervenire all'arbitro e all'attore, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, una memoria
con la quale formula definitivamente le proprie richieste
e difese e allega gli ulteriori documenti ritenuti
utili.
3. Alle suddette memorie le parti possono allegare
una nota nella quale sono specificate definitivamente
tutte le spese di cui chiedono il rimborso all'altra
parte.
4. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
data in cui l'attore ha conoscenza della memoria del
convenuto, ciascuna delle parti può richiedere
via fax all'arbitro la concessione di termine per la
proposizione di nuove memorie al fine di ulteriormente
precisare le proprie richieste e difese nonché di
successivo termine per replicare alla richieste e difese
così precisate dall'altra parte.
Articolo 11. Procedura.
1. Per tutto quanto non disciplinato espressamente
dal presente Regolamento, l'arbitro irrituale è libero
di regolare il procedimento nel modo che ritiene
più opportuno, fermo restando il rispetto
del principio del contraddittorio e considerata la
natura semplificata dell'arbitrato irrituale documentale.
2. Tutti i termini si intendono ordinatori, vale a
dire non previsti a pena di decadenza, salvo che sia
diversamente stabilito dal presente Regolamento o,
quando necessario, dall'arbitro irrituale. Al fine
della verifica del rispetto dei termini in relazione
all'invio di raccomandate, per il mittente fa fede
la data di spedizione.
3. Tutti gli atti della procedura arbitrale possono
essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento
del loro scopo, salvo che il presente Regolamento o,
quando necessario, l'arbitro impongano il rispetto
di determinati requisiti a pena di nullità.
4. L'incompetenza dell'arbitro irrituale deve essere
fatta valere, a pena di decadenza, nel primo atto di
parte successivo alla domanda cui l'incompetenza si
riferisce.
5. Ove non diversamente stabilito, le comunicazioni
tra l'arbitro e le parti avvengono via e-mail o fax
o posta agli indirizzi dichiarati. Ogni comunicazione
deve essere portata a conoscenza dell'arbitro e di
tutte le parti a cura del mittente.
6. Tutti i documenti prodotti dalle parti devono essere
fatti conoscere a tutte le altre parti e all'arbitro
a cura di chi li produce.
7. Con l'accettazione del presente Regolamento, le
parti esonerano espressamente l'arbitro irrituale dal
sentirle personalmente e dall'ascoltare testimoni e
si obbligano a svolgere solo per iscritto tutte le
proprie argomentazioni.
8. L'arbitrato ha sede presso lo studio dell'arbitro
irrituale in Roma alla Via Giambattista Vico 20. E'
fatto uso della lingua italiana.
9. Ove una domanda sia stata comunque proposta, l'inattività delle
parti, o di alcune di loro, successiva alla firma del
compromesso, non impedisce lo svolgersi della procedura
arbitrale, salvo il caso di concorde revoca dell'incarico
all'arbitro da inoltrarsi tramite raccomandata con
avviso di ricevimento.
10. Tutti gli avvisi di ricevimento relativi alla spedizione
tramite raccomandata degli scritti alla controparte
devono essere fatti pervenire in copia all'arbitro
non appena possibile.
Articolo 12. Dichiarazioni scritte delle parti e di
terzi.
1. L'arbitro irrituale non assume prove testimoniali.
Le parti possono allegare ai propri atti anche attestazioni
scritte proprie o di terzi, con sottoscrizione autenticata,
contenenti l'esposizione dei fatti ritenuti rilevanti
per la composizione della lite, con in calce la dichiarazione
che il firmatario è a conoscenza dell'uso che
verrà fatto delle proprie dichiarazioni e con
la dichiarazione che quanto attestato dal firmatario
corrisponde a verità.
Articolo 13. Composizione della controversia.
1. L'arbitro irrituale compone la controversia entro
il termine ordinatorio di trenta giorni dalla data
in cui ha conoscenza dell'ultima memoria di parte
di cui all'art. 10, o comunque entro novanta giorni
dalla data di accettazione dell'incarico, salva la
facoltà per l'arbitro di prorogare con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento tale ultimo
termine per un massimo di ulteriori trenta giorni.
2. La composizione della controversia (lodo) viene
redatta per iscritto in tanti originali quante sono
le parti, più un originale per l'arbitro, e
viene spedita entro cinque giorni dalla sottoscrizione
alle parti con raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La composizione della controversia da parte dell'arbitro
irrituale è inappellabile.
4. Con l'accettazione del presente Regolamento, tutte
le parti rinunciano espressamente a tutti i mezzi di
ricorso ed impugnazione rinunciabili con riguardo al
lodo, e si obbligano a dare al lodo spontanea, integrale
ed immediata esecuzione come manifestazione della propria
volontà.
5. Le parti espressamente accettano e riconoscono altresì che
la composizione della controversia possa essere posta
a fondamento di un ricorso per decreto ingiuntivo.
Articolo 14. Riservatezza.
1. L'avvocato in qualità di arbitro è tenuto
al rispetto del Codice deontologico forense, del segreto
professionale e della normativa posta a protezione
dei dati personali.
2. Le parti hanno l'obbligo di mantenere il più stretto
riserbo in ordine al procedimento arbitrale.
3. La pubblicazione del lodo a fini divulgativi, con
omissione degli elementi identificativi delle parti,
può avvenire solo dietro autorizzazione di tutte
le parti e dell'arbitro, data anche via e-mail.
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